REGOLAMENTO COMPLETO

REGOLAMENTO COMPLETO

Tipo veicolo: QUAD CF MOTO CFORCE 450

Socio/Conducente Tipo documento: PAT. Nr: _________________

Emesso da____________ Il ___________________ scadenza: _______________________

Data e luogo di nascita:______________________________

Assicurazione scelta: ◊ BASE ◊ INTEGRATIVA

IL SOCIO ____________________ L'ORGANIZZATORE __________________

Per portare i nostri quad, tutti 4x4, occorre essere in possesso della patente B o B1

PROPOSTA DI CONTRATTO

Art 1 L'ASD "Orlando Scorsoni" consegna al socio il veicolo sopra indicato, in perfetto stato di manutenzione. Il Socio, prendendo in consegna il veicolo, riconosce che il medesimo è in buono stato ed idoneo all'uso pattuito e si impegna a riconsegnarlo nello stato in cui si trova. La durata del contratto è stabilita dalla data e ora di consegna e da quella di riconsegna, come pattuito con il Presidente.

Art 2 Obbligazioni del Socio. Il Socio si obbliga:

  • a condurre il veicolo ed a custodirlo assieme agli accessori, diligentemente e nel rispetto di tutte le norme di Legge;
  • a seguire l'organizzatore con la massima prudenza adottando stili di guida coscienziosi;
  • a procedere all'oblazione di qualsiasi contravvenzione incorsa da una sua infrazione durante il tour;
  • a rimborsare il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni subiti, nonché qualsiasi somma anticipata dal Locatore per fatto e colpa del Socio;
  • a rilasciare numeri identificativi di un documento di riconoscimento e del titolo abilitativo alla guida.

Con la sottoscrizione del presente atto il Socio, DICHIARA:

  • di essere in possesso della patente di guida di aver volontariamente richiesto di guidare il veicolo tipo QUAD: CF FORCE 450
  • di essere in possesso delle competenze ed abilità necessarie per la guida del veicolo richiesto;
  • di aver ricevuto dall'organizzatore tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche tecniche del del mezzo e sulle precauzioni di guida e di utilizzo del mezzo stesso.
  • Di aver eseguito un giro di prova per prendere familiarità con il mezzo ed i relativi comandi.

Art. 3 Il Socio Conducente assume la custodia del mezzo per la durata del tour. Esso si impegna a non cedere il mezzo a terzi ed a non usare il veicolo: a) per spingere o trainare oggetti; b) sotto influenza di droghe, narcotici, alcolici od intossicanti e farmaci; c) in corse, competizioni o prove di velocità; d) su tratti fuoristrada pericolosi o non indicati dall'organizzatore; e) per scopi contrari alla legge; f) mettendo in atto stili di guida pericolosi e/o

contrari alla diligenza del buon padre di famiglia.

Sono pertanto a carico del Socio gli eventuali danni provocati dal mancato rispetto delle clausole sopra elencate. In ogni caso l'organizzatore si riserva di risolvere immediatamente il contratto, anche con dichiarazione verbale, in caso di inosservanza da parte del Socio degli obblighi indicati nel presente contratto o qualora si avveda che il Socio non ha le competenze ed abilità necessarie alla conduzione del mezzo. In tal caso ed in qualsiasi luogo l'organizzatore potrà procedere al ritiro delle chiavi ed alla riconsegna del mezzo. In caso di risoluzione anticipata il Socio non avrà diritto ad alcun rimborso della quota versata.

In

Art. 4 caso di incidente, il Socio si obbliga a: a) informare immediatamente l'organizzatore, b) fornire

all'organizzatore qualsiasi notizia utile; c) seguire le istruzioni che l'organizzatore fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni del veicolo. Il Socio si obbliga inoltre a rimborsare i danni del veicolo allorché egli non sia in grado di fornire dati ed elementi atti alla ricostruzione del sinistro.

Art. 5 Il Socio si obbliga a risarcire all'organizzatore i valori di franchigia di qualsiasi danno o furto per qualsiasi ragione occorso al veicolo. Nel caso specifico di furto il Socio è tenuto al risarcimento dell'intero valore detratto l'eventuale risarcimento pagato dall'assicurazione. La responsabilità del Socio è riferita al periodo di utilizzo effettivo (come indicato alle voci "consegna" e "riconsegna") e per cause anche non direttamente imputabili a lui medesimo. Il valore del danno o furto quantificato dall'organizzatore verrà addebitato al Socio il quale dovrà provvedere al pagamento nei termini indicati dall'organizzatore.

Art. 6 Il Socio si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data e ora indicati nel contratto o comunque appena l'organizzatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori o nel medesimo stato nel quale l'ha ricevuto, salvo la normale usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato all'organizzatore entro tale data, l'organizzatore potrà riacquistare il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Socio, e quest'ultimo sarà tenuto a rilevarlo delle spese sostenute.

Art. 7 Il Socio si obbliga a corrispondere all'organizzatore, la tariffa chilometrica, la tariffa a tempo e la tariffa dovuta qualora il veicolo sia riconsegnato in luogo o tempo diversi dal luogo originale di consegna calcolata in base alla tabella indicata.

Art. 8 Il Socio risponde sempre in solido con il Conducente dell'esecuzione delle obbligazioni riportate nelle presenti Condizioni Generali. Il Socio risponde, in ogni caso, delle azioni ed omissioni di chiunque conduca il veicolo anche se non autorizzato.

Art. 9 L'organizzatore non è responsabile nei confronti del Socio, del Conducente nè di qualsiasi altro soggetto per i danni di qualsiasi natura dagli stessi subiti alla persona e/o alle cose, sia se dipendenti dalla conduzione del mezzo sia derivanti da guasti o difetti di funzionamento del veicolo, furti, incidenti stradali, o altre cause all'organizzatore non imputabili. Anche nel caso in cui il Socio o il Conducente partecipino a tour organizzati dallo stesso Locatore, gli stessi rimarranno comunque personalmente responsabili del mezzo locato. Per i partecipanti al tour il Locatore non si assume alcuna responsabilità per i danni dagli stessi eventualmente subiti alla persona o alle cose né al mezzo che rimane affidato alla loro custodia, né verso terzi.

Art. 10 Per qualsiasi controversia fra le parti sarà competente il Foro di Perugia.

Art. 11 Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni Generali senza il consenso di un rappresentante dell'organizzatore munito di idonea procura scritta.

Art. 12 Decorso il termine di pagamento indicato dal Locatore, su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto saranno dovuti interessi al tasso annuo ufficiale di sconto.

Ho esaminato la proposta di contratto sopra descritta ed accetto la Vostra offerta di partecipare all'escursione, tramite l'utilizzo del veicolo sopra indicato. Accetto altresì le Vostre condizioni generali che dichiaro di ben conoscere per averle lette prima di sottoscriverle, comprese le condizioni assicurative incluse e le assicurazioni aggiuntive. Mi impegno a restituire il veicolo nella data e nel luogo sopra indicati.

IL SOCIO

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.c. dichiaro di accettare espressamente le condizioni generali di noleggio sopra riportate ed in particolare con riferimento agli obblighi del Socio; con riferimento alla clausola "solve et repete"; in ordine alla risoluzione immediata del contratto; in merito alla riconsegna del mezzo; in merito alla responsabilità solidale del Socio; in merito alle limitazioni di responsabilità del Locatore; foro competente; intessi convenzionali.

IL SOCIO

Legge sulla Privacy: vi informiamo che, conformemente alle disposizioni di Legge 675 del 31/12/96, e successive modifiche ed integrazioni i "dati personali" da voi forniti saranno custoditi nei nostri archivi ed utilizzati unicamente in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi in vigore.Autorizzo, inoltre, ASD "Orlando Scorsoni" ed i suoi rappresentanti, ad effettuare riprese audiovisive dell'intero vctour, incluso briefing iniziale e riconsegna, nel rispetto della suesposta normativa sulla privacy.

IL SOCIO

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